Dal 25/6/2015 a seguito della modifica dell'art. 2549 del codice civile, avvenuta per effetto dell'art. 53 del DLgs n. 81/2015, il contratto di associazione in partecipazione, quando l'associato è una persona fisica, non può riguardare, nemmeno in parte, una prestazione di lavoro.
Pertanto, il contratto di associazione in partecipazione non può costituire un valido rapporto di immedesimazione tra le imprese che svolgono attività regolamentata da normative speciali (impiantistica, autoriparazione nonchè pulizia per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) e i soggetti che assumono la qualifica di preposti alla gestione tecnica.