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Chiarimenti Agenzia Entrate - Non occorre comunicare la Pec se risulta su INI-PEC

Pubblicato il 16/10/2014

Con la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la comunicazione prevista al punto 6 del provvedimento dell'8 Agosto (n. 105953), per tutti i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (decreto antiriciclaggio), non è sempre obbligatoria, ma potrà essere effettuata dall'Agenzia stessa, acquisendo direttamente l'indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC.

I professionisti, le imprese e altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio non devono più inviare obbligatoriamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata se la loro PEC, non scaduta, è già presente in INI-PEC.

INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti (iscritti ad un albo istituito con una legge dello stato) presenti sul territorio italiano;  l'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.