Contattaci per email
Agenzia delle Entrate Catasto e Conservatoria Camera di Commercio - Registro Imprese Comune Inps - Inail - Asl Servizi vari Tribunale Penale – Civile – Fallimentare Prefettura Firma digitale - PEC Posta Elettronica Certificata - Fatturazione PA Registro Pile - ROC Registro Operatori Comunicazione

Licenza Vendita Alcolici

Pubblicato il 08/09/2019

Il Decreto crescita, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico delle attività che dal 2017 ne erano state esentate e l’obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotto a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge. 

A breve le Autorità incaricate provvederanno a controllare, sul territorio, il rispetto della normativa in oggetto. Per questo motivo ricordiamo che chiunque svolga un’attività commerciale nel settore degli “spiriti” (mescita, vendita al dettaglio, commercio all’ingrosso, depositi a scopo di vendita) e di altri prodotti come liquori, vino, birra, profumeria, alcool puro, alcool denaturato ed altro deve chiedere all’Agenzia delle Dogane, tramite domanda su carta da bollo, il rilascio della Licenza fiscale di esercizio. 

Tra i soggetti per i quali è stato reintrodotto questo obbligo citiamo, oltre alle attività sopra menzionate, anche gli agriturismi, le mense ed i rifugi alpini. Ricordiamo invece che per i produttori e i commercianti all’ingrosso di bevande alcoliche non è mai stata abrogata la richiesta di questa licenza.

L'Agenzia delle Dogane segnala che la licenza va richiesta da tutte le aziende che hanno intrapreso l’attività (ex novo o subentro) anche nel periodo dell’abolizione della stessa.