Legge 4 aprile 2012, n.35
La nuova norma elimina la proroga al 30 giugno 2012 (art. 37 del D.L. 09/02/2012 n. 5), prevedendo invece che “L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata”.
Si invita pertanto le imprese costituite in forma societaria che presentano una domanda di iscrizione al Registro delle Imprese ad indicare, qualora non fosse già stato provveduto, un indirizzo di posta elettronica certificata.
Allegato "Modulo per la richiesta di attivazione della PEC"