Dal 12 maggio nuove procedure per esercitare l'attività di agente di affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere
Il 12 maggio 2012 entreranno in vigore i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che prevedono nuove modalità di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA di agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri e con i quali vengono definitivamente soppressi i relativi Ruoli ed Elenchi (sostituiti dal Registro Imprese).
Si precisa che i decreti hanno portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, pertanto tutte le norme regolatrici non risultano modificate se non per gli adattamenti da ruolo/elenco a Registro delle Imprese/REA; ciò significa che nulla è innovato ad esempio in materia di requisiti, salvo quanto espressamente disposto dal decreto n. 59/2010.
Adempimenti introdotti dai decreti ministeriali
Nuove iscrizioni
I soggetti che intendono iniziare una delle attività sopra indicate dovranno presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura “COMUNICA” una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando l’apposito modello ministeriale. La SCIA dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o di inizio attività al Registro delle Imprese corredata dalle certificazioni e dichiarazioni previste dalla Legge. La data di inizio di attività dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda.
E’ prevista la presentazione di una SCIA per ogni unità locale operativa.
Soggetti attivi
Le imprese (ditte individuali e società) che alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese ed hanno dichiarato una delle attività citate dovranno inviare, entro il 12 maggio 2013 un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonché ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa.
Persone fisiche inattive
Coloro che risultano iscritti nei Ruoli soppressi ma che attualmente non svolgono l’attività possono, entro il 12 maggio 2013, iscriversi nell’apposita sezione REA; tale adempimento non riguarda gli spedizionieri e i mediatori marittimi.