Dal 3 GENNAIO 2018 i soggetti giuridici (comprese le ditte individuali) che si rivolgono a un intermediario bancario per l’operatività in strumenti finanziari (compravendita, sottoscrizione, trasferimenti, operazioni societarie), ad eccezione dell’operatività relativa ai fondi di investimento non quotati, dovranno dotarsi di un apposito codice di riconoscimento, denominato "codice LEI", Legal Entity Identifiers.
Tale codice è univoco per ogni soggetto e riconosciuto in tutti i paesi dell’Unione Europea.