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Organo Controllo Srl - Riduzione Capitale Minimo Spa - D.L. 91/2014

Pubblicato il 09/09/2014

Con il Decreto Legge 91/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 144/2014), è stata limitata per le SRL l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore, essendo stato eliminato il comma 2 dell’art. 2477 c.c., per cui la società non è più tenuta a nominare un organo di controllo nel caso in cui sia dotata di un capitale sociale almeno pari a quello minimo previsto per la costituzione di una SPA.
E' possibile revocare l'organo di controllo in carica allegando un verbale in cui si delibera la cessazione.

Pertanto l’organo di controllo della S.r.l. deve essere nominato esclusivamente nei seguenti casi: 

  • se la società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
  • se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio: che controlla una Spa);
  • una Srl che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis del c.c.. ovvero, almeno 4 milioni 400 mila euro di attivo dello stato patrimoniale; almeno 8 milioni 800 mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; almeno 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Inoltre il comma 7, dell’articolo 20 del D.L. 91/2014 ha apportato una modifica all’articolo 2327 del Codice civile, stabilendo una riduzione da 120.000 a 50.000 euro del capitale sociale minimo necessario per costituire una S.p.A, in allineamento con la legislazione degli altri Paesi europei, che prevedono capitali minimi inferiori.