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Passaggio dagli Albi/Ruoli Soppressi al RI/REA - AGGIORNAMENTO POSIZIONE entro il 12 Maggio 2013

Pubblicato il 16/02/2013

Il D.M. 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l'attività in forma imprenditoriale, nel Rea sezione speciale per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc.).

Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.

Le imprese (ditte individuali e società) di mediazione, di agenzia e rappresentanza, di mediazione marittima e di spedizioni, attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro un anno un'istanza telematica per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell'impresa pena l'inibizione della continuazione dell'attività; l'impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti già abilitati ed in possesso dell'iscrizione nel soppresso Ruolo (dipendenti, collaboratori ecc.) che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di mediazione, per l'impresa stessa.

AVVERTENZA: l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al Registro delle imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare le seguenti condizioni:

  • i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti devono coincidere;
  • i soggetti che svolgono l'attività di mediazione non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità, in caso contrario devono essere risolte prima dell'invio dell'istanza di aggiornamento; e per gli stessi deve essere stata depositata la polizza assicurativa aggiornata.

Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale operativa indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.

Per le società la mancata comunicazione di aggiornamento della posizione è considerata come intenzione di non voler proseguire l'attività e pertanto si dà avvio al procedimento di inibizione.

Le persone fisiche iscritte al Ruolo ma inattive alla data del 12 maggio 2012, entro un anno potranno presentare un’istanza telematica; decorso tale termine non potranno più chiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del Rea, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all’entrata in vigore del decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.

 

Il mediatore che, per l'esercizio della propria attività, utilizzi moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve effettuare il deposito dei moduli e formulari presso il Registro Imprese.