Con il D.P.R. n. 43 del 27/01/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di gas fluorurati ad effetto serra, pubblicato sulla G.U. del 20 aprile 2012 ed entrato in vigore il 5 maggio 2012, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
I gas fluorurati a effetto serra, noti anche come “f-gas”, sono sostanze chimiche artificiali utilizzate negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria, anche dei veicoli, nelle pompe di calore, nelle schiume a uso industriale e edile, in sistemi antincendio, in aerosol e solventi. Sono inoltre impiegati in elettronica e nell’industria cosmetica e farmaceutica. La maggior parte di questi gas contribuisce al riscaldamento globale del pianeta.
L’Unione europea ha disciplinato con appositi regolamenti la loro gestione per tutto il ciclo di vita. L’11 febbraio 2013 è stato attivato dal Ministero dell’Ambiente l’apposito registro telematico nazionale dei gas fluorurati.
La normativa riguarda persone e imprese che effettuano il controllo delle perdite delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, impianti antincendio e estintori nonché commutatori a alta tensione contenenti determinate quantità di gas fluorurati a effetto serra, recupero di questi gas e solventi derivati, installazione e manutenzione di simili apparecchiature.
È coinvolto anche il personale tecnico, dipendente di enti, istituzioni pubbliche e private e di imprese che effettuano in conto proprio la manutenzione delle proprie apparecchiature e impianti disciplinati dalla normativa. Queste persone (e non gli enti di appartenenza) devono iscriversi al registro.
L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica tramite l’utilizzo della firma digitale. Per poter continuare l’attività, le persone e le imprese coinvolte devono registrarsi entro il 12 aprile 2013. È possibile delegare la pratica di registrazione a consulenti o associazioni di categoria.
Oltre alla registrazione presso la Camera di Commercio è richiesta, a seconda del tipo di attività, la certificazione di competenze specifiche o l’attestazione di partecipazione a appositi corsi di formazione. Nell’attesa di ottenere queste certificazioni, le persone e le imprese possono, in determinati casi, chiedere un certificato provvisorio valido per sei mesi dalla data di emissione e non rinnovabile.