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Registro Pile 

L'articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori 

Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) è considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. 

Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori iscritti al Registro Pile e Accumulatori comunicano alle Camere di Commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, suddivisi per categoria.

ROC Registro degli Operatori di Comunicazione

Ai sensi della delibera 608/10/CONS, entrata in vigore il 04 gennaio 2011, che ha modificato la delibera 666/08/CONS, sono obbligati all'iscrizione nel Registro i seguenti soggetti, elencati nell’articolo 2, comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC: